E che PSD2 sia …! Seconda puntata: le commissioni dei pagamenti con carte

Pubblicato il 26 Gen 2018

Chip shortage miete una nuova vittima: le carte di credito

Eccoci giunti alla seconda puntata del nostro ciclo di articoli “riflessivi” che accompagnano l’attuazione della PSD2 a posteriori dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento avvenuta il 13 gennaio 2018[1]. In queste poche righe affronteremo il tema, tanto annoso quanto dibattuto, delle commissioni di pagamento applicate alle transazioni effettuate con carte di credito, debito o prepagate.

Nel decreto, come sappiamo, sono incluse le disposizioni in adeguamento al regolamento (UE) n. 751/2015 – c.d. IFR Interchange Fee Regulation – relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale dispone in via generale che per le operazioni tramite carte di debito e prepagate ad uso dei consumatori (attenzione, sono escluse le carte aziendali) i prestatori di servizi di pagamento debbano applicare una commissione interbancaria per ogni operazione non superiore allo 0,2% del valore dell’operazione; tale percentuale può aumentare sino allo 0,3% del valore dell’operazione per le sole carte di credito ad uso dei consumatori (anche in questo le carte aziendali sono escluse).

Agli Stati membri è richiesto di intervenire nel merito di pochi dettami che possiamo così riassumere:

  • limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito, prepagata e di credito ad uso dei consumatori;
  • struttura delle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e prepagata ad uso dei consumatori (attenzione sono escluse le carte di credito);
  • definizione del piano sanzionatorio per la mancata osservazione del regolamento.

In un precedente articolo a mia firma del 9 dicembre 2015, veniva proposto ai lettori del nostro sito un vademecum, scritto con l’obiettivo di fornire una guida semplice che permettesse a tutti di comprendere efficacemente gli effetti delle norme europee cogenti dalla stessa data. Il regolamento in esame, infatti, poneva uno scadenziario entro cui le norme avrebbero dovuto aver effetto, pur in assenza di sanzioni; in particolare, dal 9 dicembre 2015 i limiti posti alle commissioni di cui trattiamo sono dunque in vigore. Rimandando a quei contenuti[2] chi volesse ricordare (più) puntualmente obblighi e opportunità, veniamo ora a comprendere in che modo il decreto di recepimento varato un paio di settimane fa interviene in ordine a quanto previsto, non senza prima ricordare un paio di aspetti su cui è opportuno aver contezza:

  • le soglie massime previste dal regolamento (UE) 2015/751 si applicano alle sole Interchange Fee (ossia le commissioni interbancarie) dei pagamenti con carte e non alle commissioni che l’esercente paga direttamente al proprio acquirer. L’Interchenge Fee, lo ricordiamo, è uno dei meccanismi di remunerazione degli emettitori di carte (gli Issuer) oltre, ad esempio, alla quota annuale per il possesso della carta, che l’utilizzatore corrisponde alla propria banca. Quando un consumatore acquista un bene o un servizio con una carta di debito o credito, la banca che ha convenzionato l’esercente (ossia la banca Acquirer) addebita una commissione a quest’ultimo – la c.d. MSC ossia Merchant Services Charge – il cui valore include quello dell’Interchange Fee. Un processo fino a oggi invisibile all’acquirente, che in alcuni casi può subire inconsapevolmente il ricarico della fee sul prezzo finale;
  • le soglie massime previste dal regolamento (UE) 2015/751 valgono solo ed unicamente per le operazioni di pagamento basate su carte che appartengono ai cc.dd. “schemi a 4 parti”, come ad esempio Visa o Mastercard eseguite nell’Unione Europea, ossia solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (l’issuer che ha emesso la carta con cui l’acquirente consumatore effettua il pagamento) sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (l’acquirer che ha convenzionato l’esercente per accettare le carte) sono situati nell’Unione. Ne consegue che alle operazioni interregionali, ossia a tutte quelle transazioni per cui le commissioni pagate dall’acquirer si riferiscono ad operazioni effettuate nell’Unione Europea con carte di pagamento emesse in altre parti del mondo (extra-UE), i limiti non si applicano.

Limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di debito e prepagate

Nell’esercizio dell’opzione lasciata agli Stati membri, l’Italia, tramite il decreto legislativo n. 218/2017, ha previsto che per le operazioni nazionali tramite carte di debito o prepagate ad uso dei consumatori (sono sempre escluse le carte aziendali) i prestatori di servizi di pagamento possano (attenzione: non “debbano”) applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 Euro per transazione. Tale commissione,  ove applicata, può essere anche combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione, ma a patto che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite detti prodotti all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli schemi di carte di pagamento devono inviare alla Banca d’Italia, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui a tale opportunità.


Periodo di transizione per l’applicazione dei limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di debito e prepagate

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 751/2015 intraprende per la prima volta l’armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissioni interbancarie presentano notevoli differenze, si rende necessario prevedere una ragionevole flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. A tal fine, il decreto di recepimento prevede che fino al 9 dicembre 2020, i prestatori di servizi di pagamento possano (attenzione, anche in questo caso non “debbano”) applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali strumenti all’interno dello stesso schema di carte di pagamento.
Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi di tale possibilità, gli schemi di carte di pagamento devono:

  • definire una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’operazione di pagamento;
  • trasmettere alla Banca d’Italia una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui al punto precedente.

Pertanto, la previsione che il decreto di recepimento dispone – in accordo con quanto espressamente consentito dal regolamento europeo sulle interchange fee – abilita un percorso di migrazione rivolto unicamente ai prestatori di servizi di pagamento che emettono carte di debito e prepagate entro i confini nazionali che terminerà a dicembre 2020, a conclusione del quale si applicherà comunque il regime di commissione per transazione (0,05 euro di soglia massima) eventualmente combinato con una fee in percentuale dell’importo transato (in ogni caso non superiore allo 0,2%) come previsto a regime dal regolamento stesso.

In ogni caso (intendiamo anche durante il periodo transitorio) per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro[3].

Limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di credito

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori (sono sempre escluse le carte aziendali) di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento applicano (in questo caso si osserva che il termine “applicano” non è preceduto da alcun verbo servile che indichi obbligo od opportunità) una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.

La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto di tali obblighi. Queste informazioni dovranno essere certificate da un revisore indipendente.

Per quanto attiene le transazioni di pagamento anche non nazionali (p.e. quelle cross-border) effettuate con carte di credito, il limite imposto è sempre e comunque quello definito dall’IFR, ossia 0,3% dell’importo.

Autorità competenti designate incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni

Il decreto di recepimento designa la Banca d’Italia, cui sono attribuiti poteri di indagine e di controllo, quale autorità competente incaricata di assicurare il rispetto delle disposizioni dell’IFR. Banca d’Italia adotta decisioni previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

L’AGCM è designata quale autorità competente per l’inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette, nonché’ degli illeciti perpetrati in violazione del Codice del Consumo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dall’IFR a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento.

Che fine ha fatto il decreto “Merchant Fee”?

In conclusione, vogliamo osservare un punto forse non chiarissimo ai più, ma altrettanto importante. In Italia, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51, noto come “Decreto Merchant Fee”, in vigore dal 29 luglio 2014, avrebbe dettato regole sull’applicazione delle commissioni che gli esercizi commerciali pagano all’acquirer, per l’accettazione di pagamenti con carte di credito, debito e prepagate.

In realtà, come i lettori di PagamentiDigitali sanno, le previsioni disposte dal decreto “Merchant Fee”, non definivano alcun limite alle commissioni, mentre rimarcavano alcuni aspetti a nostro avviso molto rilevanti.

Al fine di conseguire obiettivi di maggiore trasparenza e chiarezza delle commissioni, promuovendo con ciò l’efficienza del sistema dei pagamenti basati su carte, il provvedimento ministeriale del 2014 avrebbe dovuto potenziare in particolare i vincoli di trasparenza, limitando il c.d. “blending”, ossia l’applicazione di tariffe uniformi (o “a pacchetto”) che non si differenziano per tipologia di carta impiegata, aumentando la possibilità di confronto delle commissioni pagate dall’esercente. Nel dettaglio, gli acquirer sarebbero stati tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (debito, credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento e ad ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte stesse. Gli acquirer, inoltre, avrebbero dovuto differenziare l’importo delle commissioni sottoponendole a revisione almeno annuale (correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente) tenendo parimenti conto delle economie di scala e di scopo collegate, appunto, ai volumi generati presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

Orbene, il decreto di recepimento della PSD2 di cui abbiamo trattato in questo articolo, abroga il decreto “Merchant Fee”.

Che dire? Se da un lato riteniamo di plaudire a tale saggia decisione, che, peraltro, ha il duplice pregio di chiarire meglio i termini attuativi del regolamento (UE) 751/2015 (alla data di promulgazione del decreto “Merchant Fee” non ancora varato) e di introdurre un preciso piano sanzionatorio applicabile nei casi di inosservanza dello stesso, dall’altro auspichiamo che alcune previsioni dell’abrogato decreto “Merchant Fee”, in particolare quelle riferite alla trasparenza ed alla confrontabilità delle commissioni, possano trovare effettiva applicazione in attuazione del decreto che ha recepito la PSD2 nel nostro paese.

Appuntamento alla prossima puntata.

NOTE


[1] D.lgs n. 218/2017 del 15 dicembre 2017

[2]Entrano in vigore le soglie massime per le commissioni dei pagamenti con carta previste dal Regolamento (UE) 2015/751: un vademecum per orientarsi meglio” – R. Garavaglia – PagamentiDigitali.it –  9 dicembre 2015

[3]Art. 34-bis del d.lgs n.11/2014 come novellato dall’art. 3 comma 1 del d.lgs n.218/2017

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