I primi passi verso il recepimento della PSD2 in Italia

Pubblicato il 19 Apr 2016

Metà degli italiani preferisce le carte prepagate a causa del caro vita

Roberto Garavaglia

Segnali di avanzamento sul fronte del recepimento in Italia della direttiva (UE) 2015/2366 (la c.d. “PSD2”).
Oggi, 19 aprile 2016, alla Camera è stata depositata una proposta emendativa al Disegno di legge di delegazione europea 2015
(DDL N°3540-A), con cui il Governo è impegnato al recepimento delle direttive europee, fra cui è compresa la succitata PSD2.

L’emendamento, a firma dei deputati Boccadutri e Carbone, interviene aggiungendo le previsioni di attuazione della nuova direttiva su servizi di pagamento a quelle, già presenti in origine, del nuovo regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carte – ossia il regolamento (UE) 2015/751 (c.d. “IFR Interchange Fee Regualtion”).

Vediamo in sintesi l’oggetto della proposta, quali sono gli impatti previsti sull’attuale impianto legislativo e in che misura saranno condizionati i nuovi servizi di pagamento abilitati dalla PSD2.

Al fine di consentire una lettura semplice e scorrevole, ad appannaggio di una più efficace comprensione, evidenzio i punti principali dell’intervento proposto, riassumendo al seguito le aree di interesse:

  • Impatti sugli attuali servizi di pagamento previsti dalla PSD
  • Sviluppo dei nuovi servizi di pagamento previsti dalla PSD2
  • Impatto sull’operatività degli Istituti di Pagamento comunitari (Passporting rules)
  • Sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni previste dalla PSD2

Impatti sugli attuali servizi di pagamento previsti dalla PSD

Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire taluni principi e criteri direttivi specifici, con il duplice obiettivo di favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento.

A tal fine, il Governo è incaricato di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, impegnandosi ad  intervenire sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (il dispositivo con cui è stata recepita l’attuale PSD in Italia) e sul decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (il c.d. “TUB Testo Unico Bancario”), con le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della PSD2 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea.

In tale intervento, che ha effetto sui servizi di pagamento previsti dalla PSD attualmente cogenti,  fra cui, ad esempio, i servizi di acquiring, si osserva in particolare la previsione secondo cui è data facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese (il c.d. “surcharging”), tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti, designando, nel contempo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale soggetto competente a verificarne l’effettiva osservanza.

Sviluppo dei nuovi servizi di pagamento previsti dalla PSD2

Per i nuovi servizi di accesso ai conti (i cc.dd. “XS2A Access-to-Account”), fra cui sono ricompresi i servizi di Payment Initiation e Account Information eserciti – anche – da soggetti terzi (i cc.dd. “TPP Third Party Payment services provider”), che possono non coincidere con la banca presso cui sono detenuti tali conti, è richiesta l’assoggettabilità alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento.

Nella Banca d’Italia è individuata l’autorità competente a disciplinare la prestazione dei servizi de quo, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’avvio dell’attività e dell’esercizio del controllo sui relativi prestatori.

Da ciò consegue che, come previsto dalla norma europea, i TPP saranno degli istituti di pagamento opportunamente autorizzati dalla nostra banca centrale e specificamente vigilati.

Alla Banca d’Italia, inoltre, è demandato il compito di specificare le regole che disciplinano l’accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento, secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici.

In ordine a quanto previsto dall’art. 20 della PSD2, deve altresì essere assicurata una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra le banche presso cui sono accesi i conti di pagamento acceduti dai TPP e questi ultimi, con l’obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell’operazione sotto il proprio controllo.

Impatto sull’operatività degli Istituti di Pagamento comunitari (Passporting rules)

Per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell’UE (ad esempio gli Istituti di Pagamento comunitari) che prestano servizi di pagamento in Italia tramite il ricorso di agenti, è previsto l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale, al verificarsi dei presupposti individuati con le norme tecniche di regolamentazione che saranno emanate dall’EBA, in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi di vigilanza, previsti dalla stessa PSD2 per detti intermediari. Alla Banca d’Italia è, parimenti, attribuito il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto.
Sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni previste dalla PSD2

Il Governo è, infine, delegato a prevedere sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della PSD2, considerando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio.

In particolare, con riferimento a violazioni che possono essere commesse da società o enti, è prevista (sempre nell’esercizio della delega) la possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, per importi che variano da 30.000 Euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, laddove tale importo fosse superiore a 5 milioni di euro e il fatturato fosse disponibile e determinabile.

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