Entrano in vigore le soglie massime per le commissioni dei pagamenti con carta previste dal Regolamento (UE) 2015/751: un vademecum per orientarsi meglio

Pubblicato il 09 Dic 2015

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

Entrano in vigore le soglie massime per le commissioni dei pagamenti con carta previste dal Regolamento (UE) 2015/751: un vademecum per orientarsi meglio

Roberto Garavaglia

Roberto Garavaglia, Responsabile Editoriale PagamentiDigitali.it

Dal 9 dicembre 2015, le nuove soglie massime delle commissioni dei pagamenti con carta imposte dal Regolamento (UE) 2015/751, sono in vigore presso gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il nuovo Regolamento Europeo sulle fee dei pagamenti effettuati con carte di debito e credito, del 29 aprile 2015, è stato pubblicato sull’Official Journal (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) il 19 maggio 2015 e i lettori di PagamentiDigitali dovrebbero sapere già tutto … Cionondimeno, convinto della necessità di poter ulteriormente condividere con chi ci segue da oltre due anni, quegli elementi basilari che istruiscono una migliore consapevolezza, in questo articolo propongo un vademecum, scritto con l’obiettivo di fornire una guida semplice, che permetta di comprendere efficacemente gli effetti delle norme da oggi cogenti.

VADEMECUM DELLE NUOVE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI CON CARTA

  1. Le soglie massime previste dal regolamento (UE) 2015/751 si applicano alle Interchange Fee dei pagamenti con carte e non alle commissioni che l’esercente paga direttamente al proprio acquirer. L’Interchenge Fee, lo ricordiamo, è uno dei meccanismi di remunerazione degli emettitori di carte (gli Issuer) oltre, ad esempio, alla quota annuale per il possesso della carta, che l’utilizzatore corrisponde alla propria banca. Quando un consumatore acquista un bene o un servizio con una carta di debito o credito, la banca che ha convenzionato l’esercente (ossia la banca Acquirer) addebita una commissione a quest’ultimo – la c.d. MSC ossia Merchant Services Charge – il cui valore include quello dell’Interchange Fee. Un processo fino a oggi invisibile all’acquirente, che in alcuni casi può subire inconsapevolmente il ricarico della fee sul prezzo finale.
  2. Le soglie massime previste dal regolamento (UE) 2015/751 valgono solo ed unicamente per le operazioni di pagamento basate su carte che appartengono ai cc.dd. “schemi a 4 parti”, come ad esempio Visa o Mastercard.
  3. Con “operazioni di pagamento basate su carta” si intende qualsiasi transazione a valere su carta, tra quelle previste al punto precedente, effettuata sia in presenza del titolare (come è il caso tradizionale di una transazione che si compie presso un esercizio commerciale fisico, tramite POS) si in absentia, per esempio in un contesto e-Commerce o m-Commerce, prescindendo dalla tecnologia di supporto o adozione.
  4. Le operazioni di pagamento basate su carta oggetto del regolamento, sono quelle eseguite nell’Unione Europea, solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (ossia l’issuer che ha emesso la carta con cui l’acquirente consumatore effettua il pagamento) sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (ossia l’acquirer che ha convenzionato l’esercente per accettare le carte) sono situati nell’Unione. Ne consegue che, per le transazioni di pagamento cc.dd. “cross-border”, ossia quelle che rientrano, comunque, nel perimetro dell’Unione Europea, cosi come per le transazioni di pagamento nazionali, il regolamento dovrebbe ridurre i costi per i dettaglianti europei, garantendo parità di condizioni sull’intero mercato dei pagamenti tramite carta (nuovo level-playing-field).
  5. Il nuovo Regolamento, fissa quindi un tetto massimo dello 0,3% per ogni transazione effettuata con carta di credito e una soglia dello 0,2% sulle transazioni abilitate tramite carte di debito.
  6. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle Interchange Fee anche inferiore allo 0,3%.
  7. Per le operazioni domestiche con le carte di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), i singoli Stati membri possono altresì definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all’importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile, oppure, permettere di  praticare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all’interno di ciascuno schema. Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali.
  8. Le soglie massime previste dal regolamento (UE) 2015/751 non si applicano:
  • alle operazioni di pagamento basate su carte che appartengono ai cc.dd. “schemi a 3 parti[1]
  • alle operazioni tramite carte aziendali (p.e. quelle carte che vengono adottate da un’azienda per consentire ai propri dipendenti in trasferta di pagare i servizi necessari al compimento della missione stessa);
  • ai prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM);
  • alle operazioni interregionali, ossia a tutte quelle transazioni per cui le commissioni pagate dall’acquirer si riferiscono ad operazioni effettuate nell’Unione Europea con carte di pagamento emesse in altre parti del mondo (extra-UE).
  1. Il regolamento (UE) 2015/751 dispone regole di corretta informativa per il beneficiario, ossia nuove regole che impongono all’Acquirer di informare l’esercente, dopo l’esecuzione del pagamento, degli eventuali costi sostenuti (separando distintamente Interchange Fee e Merchant Services Charge).
  2. Nei casi in cui l’esercente orientasse (con ciò escludendo l’imposizione) l’acquirente pagatore verso l’uso di uno specifico strumento di pagamento, non può applicare alcuna sovrattassa (il c.d. “surcharging”) nei confronti del pagatore, solamente per l’uso di quegli strumenti di pagamento ai quali si applicano le commissioni d’Interchange regolamentate dal regolamento in esame. A tal proposito, è utile precisare che questa disposizione lascia impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE (ossia l’attuale PSD) e alla direttiva 2011/83/UE (ossia la c.d. “CPD” Consumer Protection Directive)[2].

Qualche dubbio sulla reale efficacia delle disposizioni al fine di diffondere l’uso di strumenti di pagamento elettronico

Alla luce del vademecum dianzi proposto, appare dunque evidente come il Regolamento, agendo su una sola delle componenti dei costi che l’esercente si sobbarca (l’Interchange Fee, appunto, e non la MSC), dovrebbe  – qui l’uso del condizionale è d’obbligo-  lasciare aperta la competizione su fronte Acquiring, permettendo agli Acquirer di sviluppare offerte di convenzionamento più convenienti, sulla base di differenti nuove parametrizzazioni della MSC. Ove così fosse, l’esercente avrebbe effettivamente un beneficio che, in linea di principio, potrebbe addirittura pensare di riversare (almeno parzialmente) sul prezzo utente finale[3].

Sull’altro lato del mercato (Issuing), l’effetto di contrazione delle MIF, ossia – come detto – una delle componenti di remunerazione degli Issuer, producendo una riduzione dei ricavi per gli stessi, potrebbe riversarsi negativamente sul consumatore-titolare della carta, mediante l’aumento di altri costi, come la Card Subscription Fee o i costi di ricarica delle carte prepagate. Sebbene l’intendimento del Legislatore comunitario sia, con buona probabilità, quello di chiedere – a tutti – una maggiore efficienza (nei processi e nelle pratiche commerciali), è più che mai lecito contemplare un possibile scenario di tale tipo, auspicando che gli effetti ipotizzati, siano di minor danno possibile per il consumatore-acquirente; diversamente, ne andrebbe dell’efficacia con cui il regolamento stesso  avrebbe inteso voler diffondere maggiormente, l’uso di strumenti di pagamento elettronico, alternativi al contante.

Un ulteriore aspetto cui prestare attenzione, potenzialmente foriero di non poche imprevedibili reazioni, concerne il divieto di “surcharging” (divieto su cui, per altro, interviene anche la PSD2, per la quale si attende a breve la promulgazione) applicabile solo ad alcune tipologie di carta.

Molte altre ancora sono le perplessità relative a questo nuovo regolamento che, tuttavia, nell’economia di questo breve articolo non possono essere elencate. L’auspicio di chi scrive è quello di attendersi nell’attuazione nazionale delle disposizioni (penso alla Delega al Governo per l’adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 751/2015, prevista nello schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, tuttora in fieri) un concreto passo in avanti, teso – da un lato – ad enfatizzare gli aspetti positivi comunque presenti nel regolamento e dall’altro, a controbilanciare gli effetti negativi; penso in questo caso alla previsione di incentivi che possano – anche – contrastare, al meglio annullandone gli effetti, il rincaro sopportato dei titolari di carte, quale potenziale conseguenza del regolamento stesso.

NOTE

[1]Lo schema di carte di pagamento “a tre parti” che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento “a quattro parti”. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento “a tre parti” può essere esentato dagli obblighi in questione, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell’ambito di tale schema di carte di pagamento “a tre parti” non superino annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro.  In Italia, secondo lo schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea (legge di delegazione europea 2015), al momento ancora in fieri, le operazioni di pagamento nazionali degli schemi di carte di pagamento “a tre parti” di questa tipologia, per un periodo di tempo limitato sono esentate, al fine di consentire a tali schemi un graduale adeguamento ai menzionati obblighi mantenendo altresì un adeguato livello di offerta di servizi all’utenza

[2] Anche in questo caso è opportuno notare che, in Italia, secondo lo schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea (legge di delegazione europea 2015), al momento ancora in fieri, il Governo è tenuto a seguire, anche, taluni principi e criteri direttivi specifici, fra cui si annovera la previsione “in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n.751/2015, le occorrenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007”. L’art. 3 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dispone norme in materia di costi e riduzioni applicabili sia al pagatore sia al beneficiario, per l’uso di un strumento di pagamento.

[3] In relazione alla possibilità di applicare uno sconto, è illuminate la previsione disposta (ormai più di cinque anni fa!) dal D.lgs N°11 del 27 gennaio 2010, con cui veniva recepita in Italia la PSD (la direttiva 2007/64/CE). All’art.3, comma 3 di detto decreto legislativo (lo stesso di cui ho parlato nella nota N°2), si legge infatti: “Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell’ambito d’applicazione del presente decreto.

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