Cambiano le regole per la moneta elettronica “anonima”

Pubblicato il 01 Lug 2015

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Roberto Garavaglia

L’utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è sempre più considerato un sostitutivo dei normali conti bancari, il che li rende assoggettabili agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. In alcune circostanze, tuttavia, laddove comprovato che il rischio sia molto marginale e se sono previste condizioni di mitigazione efficaci, alcuni strumenti di moneta elettronica possono essere esonerati dall’applicazione di talune misure di adeguata verifica della clientela, quali l’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo.

In questi casi, l’intermediario abilitato (che, più propriamente, adempie agli obblighi semplificati di adeguata verifica), fruisce dei benefici dipesi da una maggiore semplificazione nella vendita di tali prodotti e, più in generale, velocizza il processo di onboarding nel nuovo cliente.

Il 20 maggio 2015, Parlamento Europeo e Consiglio hanno promulgato due nuovi testi dispositivi, che avranno impatto – anche – sugli strumenti di moneta elettronica: la Direttiva (UE) 2015/849[1] (altresì nota come “4AML” o “quarta direttiva antiriciclaggio”) e il Regolamento (UE) 2015/847[2] (il nuovo Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi).

Con questo articolo, cercherò di spiegare, in estrema sintesi, quali sono i principali cambiamenti che potrebbero impattare la commercializzazione dei prodotti di moneta elettronica c.d. “anonima” e i trasferimenti di denaro P2P (person-to-person payments), compresi quelli che avvengono tramite l’impiego di un telefono cellulare.

Moneta elettronica “anonima”: di cosa stiamo parlando?

Innanzitutto è opportuno chiarire a cosa ci riferisce con i termini (abbondantemente usati, spesso impropriamente) moneta elettronica e moneta elettronica “anonima”.

Con moneta elettronica, si intendono prodotti di natura prepagata anche ricaricabili, come ad esempio le carte prepagate a spendibilità generalizzata, appartenenti a circuiti internazionali come MasterCard o Visa. Prescindendo dal form factor dello strumento, sono inclusi anche i conti di moneta elettronica privi di una carta plastica ad essi associata, come ad esempio quelli emessi da alcuni intermediari abilitati, per consentire un servizio di P2P Payment in mobilità.
Non è, dunque, corretto assimilare alla moneta elettronica una carta di debito (come il nostro PagoBancomat) o una qualsiasi carta di credito, mentre non è sbagliato individuare nella moneta elettronica, la natura dei fondi memorizzati in alcune tipologie di wallet, più precisamente quelli basati su “SVA” o Stored Value Account, emessi sia da banche sia da IMEL[3].

Con moneta elettronica “anonima”, ci si riferisce a quei prodotti che possono essere commercializzati sfruttando le deroghe previste in materia di adeguata verifica della clientela. Per capirsi, siamo nel perimetro di dispensa previsto dalla Direttiva Europea 2005/60[4], che prevede l’applicazione della SDD – Simplified Due Diligence. Tali prodotti, caratterizzati per essere a basso rischio di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ove limitati ad importi massimi di avvaloramento e ricarica, permettono all’intermediario che li vende, sia esso una banca che un IMEL, quella maggiore semplificazione nel processo di vendita, di cui ho dianzi accennato.

I nuovi importi massimi di avvaloramento e di ricarica dei prodotti di moneta elettronica “anonima”

I limiti disposti dall’attuale Direttiva 2005/60/EC[5], prevedono che nel caso in cui il dispositivo non sia ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 Euro, oppure, qualora il dispositivo sia  ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 Euro sull’importo totale trattato in un anno civile, ad eccezione dei casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 Euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile, ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 Euro.
Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, il limite di 250 euro è aumentato a 500 euro.

La nuova Direttiva (UE) 2015/849, che, lo ricordo, dovrà essere recepita e trasposta negli Stati membri entro il 26 giugno 2017, abrogando – con effetto dalla medesima data – la precedente direttiva, prevede una modificazione degli importi massimi e consente all’intermediario abilitato di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela, ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni di mitigazione del rischio:

  1. Lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 Euro, utilizzabile solo per transazioni a livello nazionale;
  2. L’importo massimo memorizzato elettronicamente non supera mai e comunque 250 Euro (anche in questo caso, per quanto concerne le sole operazioni di pagamento nazionali, il limite può essere aumentato a 500 Euro);
  3. Lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
  4. Lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
  5. L’emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d’affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Gli Stati membri provvedono affinché le nuove deroghe non si applichino al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica, qualora l’importo rimborsato superi i 100 Euro.

Da una prima analisi della nuova norma, rispetto ai precedenti limiti, sembrerebbe aumentato in valore assoluto l’importo massimo annuale per i dispositivi ricaricabili (che passa a 3.000 Euro), pur dovendosi limitare ad una valutazione mensile, che non prevede di eccedere i 250 Euro (500 per l’uso nazionale).

Sembra essersi drasticamente ridotto, invece, l’importo massimo rimborsabile che passa da 1.000 Euro a 100 Euro; ciò potrebbe significare che per uno strumento di moneta elettronica “anonima”, dovrà essere identificato il detentore che redime un importo superiore a 100 Euro, volendo ottenerne il controvalore in contanti.

Un’altra novità che sembrerebbe emergere (l’uso del condizionale è sempre d’obbligo, trattandosi di un direttiva Europea che deve essere trasposta e recepita dagli Stati membri) è relativa alla restrizione d’uso dello strumento in moneta elettronica, emesso nel regime di deroga in discussione. La nuova direttiva, limita l’impiego del dispositivo (sia esso una carta sia esso un wallet impiegato per transazioni di Mobile Payment) al solo acquisto di beni e servizi, con ciò parendosi escludere l’impiego del medesimo per operazioni di trasferimento person-to-person (ad esempio il trasferimento di fondi fra due amici o tra genitore e figli). Ove così fosse, non sarebbe più possibile per i soggetti che vendono strumenti di P2P Payment basati su SVA, sfruttare le deroghe precedentemente in vigore.

Infine, il richiamo all’impossibilità di impiegare come strumento di fundrising, qualsiasi prodotto di moneta elettronica emesso in deroga agli obblighi di adeguata verifica della clientela, potrebbe voler dire che non è possibile ricaricare un prodotto di moneta elettronica “anonima” (ad esempio un digital wallet basato su SVA) con un altro strumento di moneta elettronica “anonima” (ad esempio una gift card).

Le nuove regole sul trasferimento di fondi in moneta elettronica e sui trasferimenti P2P in mobilità

Il nuovo regolamento (UE) 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che abroga il precedente (CE) n. 1781/2006 e che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2017, interviene anche nel merito dei prodotti di moneta elettronica e del trasferimento di fondi che, con o senza di essa, è possibile realizzare, ad esempio mediante l’impiego di un telefono cellulare, per transazioni di Mobile Payment.

In conformità al regolamento, i trasferimenti di fondi devono essere trasparenti ed è fatto obbligo all’intermediario abilitato che ne gestisce le transazioni, assicurare che gli stessi siano accompagnati da alcuni dati informativi, fra cui il nome dell’ordinante e del beneficiario, il numero di conto di pagamento, l’indirizzo, il numero del documento personale ufficiale, il numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita dell’ordinante.
In particolare, prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui sopra, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Il nuovo regolamento, non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare (o qualsiasi altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili), purché le seguenti condizioni siano soddisfatte:

  • La carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi;
  • Il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione.

Il nuovo regolamento, invece, si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare (o qualsiasi altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili), sia utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi person-to-person.

Come è facile evincere, sebbene le deroghe suddette non valgano solamente per la moneta elettronica, emerge molto chiaramente che l’esenzione non è possibile per trasferimenti P2P in mobilità di qualsiasi importo, venendo meno la dispensa prevista dal precedente regolamento che, limitatamente ai soli trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare, allorché fossero prepagati, era applicabile nel caso in cui l’importo non superasse i 150 Euro.

Il regolamento (UE) 2015/847, rispetto a quello precedente, introduce sicuramente maggiori limitazioni alla circolazione della moneta elettronica “anonima”, che saranno oggetto (unitamente alle altre disposizioni) di specifiche istruzioni applicative.
Come accaduto, infatti, per il precedente regolamento (CE) n. 1781/2006, il D.lgs 231/2007, che ha recepito in Italia la direttiva 2005/60/CE (ossia la “3AML”), ha previsto che la Banca d’Italia emanasse istruzioni per l’attuazione del regolamento stesso. Ci si attende pertanto che, a recepimento della Direttiva “4AML” nel nostro paese (entro il 26 giugno 2017) con opportuno intervento sulla normativa primaria, analogo compito possa essere attribuito alla stessa autorità competente, anche per il nuovo regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
NOTE

[1] Pubblicata su Official Journal (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) L 141/73 il 5/6/2015; la direttiva vige dal 25/6/2015 e gli Stati membri la recepiscono entro il 26 giugno 2017.

[2] Pubblicato su Official Journal (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) L 141/1 il 5/6/2015; il regolamento entra in vigore il 25/6/2015 e si applica a decorrere dal 26 giugno 2017

[3] IMEL: Istituto di Moneta Elettronica: si tratta di un intermediario non bancario abilitato e vigilato, previsto dalla Direttiva 2009/110/EC, trasposta in Italia con il D.lgs 45/2012, che può emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento

[4] La Direttiva Europea 2005/60  è la c.d. “3AML” (o “terza direttiva antiriciclaggio”), trasposta in Italia con il D.lgs 231/2007 e successive modifiche.

[5] Come modificati dalla Direttiva 2009/110/EC.

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